Piano sviluppo aeroporti.

Piano_Nazionale_Aeroporti_Feb2012

Pubblicato su news, safety

Cerchiamo P92 super in esercenza per un anno

 

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Pubblicato su news

Proposta di modifica al DPR. 133

Novità da Aeci, con modifiche al DPR 133 che regolamenta il volo VDS basico ed avanzato in Italia, compreso il volo libero. Cosa ne pensate?

 

AERO CLUB D’ITALIA

REVISIONE D.P.R. 9 luglio 2010 – n. 133 – VOLO MOTORE PROPOSTA BOZZA NUOVA NORMATIVA VOLO MOTORE

CAPO I
PRESCRIZIONI GENERALI E SICUREZZA

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

La presente normativa regola l’attività di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi a motore, d’ora in avanti denominato “VDS/VM”, e si applica a tutti gli apparecchi VDS/VM con le caratteristiche riportate nell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale.

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Volo da Diporto o Sportivo/Volo a Motore (d’ora in avanti: VDS/VM)
    Attività di volo effettuata con apparecchi VDS/VM per scopi ricreativi, diportistici o sportivi.
  2. Apparecchio VDS/VM
    Aeromobile provvisti di motore impiegato per il Volo da Diporto o Sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
  3. Apparecchio VDS/VM Avanzato (d’ora in avanti: apparecchio – VDS/VM – A)
    Qualifica assegnata dall’Aero Club d’Italia a un apparecchio VDS/VM avente i requisiti tecnici di cui all’articolo 9.
  4. Licenza VDS/VM (d’ora in avanti: L-VDS/VM)
    Titolo di volo che consente di pilotare apparecchi a motore, di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985 – n. 106.
  5. Licenza VDS/VM avanzata (d’ora in avanti: L-VDS/VM – A)
    Titolo di volo che consente di pilotare apparecchi a motore avente i requisiti tecnici di cui al successivo articolo 9.
  6. Abilitazione
    Titolo aeronautico che, annotato sulla L-VDS/VM, ne diviene parte integrante e certifica la capacità del pilota a pilotare determinati tipi di apparecchi e svolgere specifiche attività e forme di volo.

Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma – tel. +39 06 3608461 – fax +39 06 32609226 – codice fiscale 80109730582 http://www.aeci.itinfoaeci@aeroclubitalia.it

Ente di Diritto Pubblico non economico

MEMBRO DELLA FEDERAZIONE AERONAUTICA INTERNAZIONALE (FAI)

MEMBRO DELLA EUROPE AIRSPORTS (EAS)

EUROPEAIRSPORT S

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

  1. Pilota responsabile
    Pilota in possesso della Licenza VDS/VM e relative abilitazioni, in corso di validità, che assume il comando dell’apparecchio ed è responsabile della sua condotta e della sua sicurezza durante tutto il volo, dalla messa in moto allo spegnimento e messa in sicurezza.
  2. Posto di pilotaggio
    Posto a bordo dell’apparecchio dal quale il pilota responsabile pilota l’apparecchio VDS/VM.

    Durante i voli istruzionali, l’allievo siede nel posto di pilotaggio a meno che sia diversamente previsto dal programma di addestramento.

  3. Certificato di identificazione
    Certificato, rilasciato dall’Aero Club d’Italia su richiesta del proprietario dell’apparecchio VDS/VM e previa verifica della relativa documentazione, che attesta la proprietà dichiarata ed enuncia il contrassegno di identificazione dell’apparecchio il tipo e le caratteristiche principali, nonché le altre indicazioni previste dal presente decreto.
  4. Registro apparecchi VDS
    Registro tenuto dall’Aero Club d’Italia sul quale, per ogni apparecchio, vengono riportati i dati del proprietario dichiarati, i contrassegni di identificazione, i dati tecnici dell’apparecchio e ogni altra indicazione prevista dal presente documento.
  5. Campo di volo
    Struttura, istituita dal proprietario o da chi può disporre l’uso dell’area, destinata al decollo e all’atterraggio di apparecchi ultraleggeri, previo accordo con le autorità civili e/o militari ove richiesto e notifica alla Prefettura di competenza della sua istituzione e del nominativo del responsabile della gestione.
  6. Fornitore di servizi di traffico aereo competente
    Il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione.
  7. AME (Aeromedical Examiner)
    Esaminatore Aeromedico certificato dall’ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
  8. LAPL
    Light Aircraft Pilot Licence.

    Art. 3
    Responsabilità per la condotta dei voli

1. Il pilota responsabile, in ogni fase del volo dalla messa in moto allo messa in sicurezza, è tenuto al rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni dell’ENAC in materia di navigazione e traffico aereo e di quelle del fornitore dei servizi del traffico aereo.

È tenuto, altresì, ad accertarsi delle proprie condizioni psico-fisiche, delle condizioni meteorologiche, dell’efficienza dell’apparecchio VDS e degli equipaggiamenti necessari per la tipologia di volo che intende effettuare, adottando, sulla base del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, tutte le misure idonee affinché il volo non pregiudichi la propria incolumità e quella di terzi.

2

  1. Il pilota responsabile è il solo responsabile della condotta e dell’utilizzo dell’apparecchio VDS/VM nel rispetto delle sue caratteristiche tecniche e del suo inviluppo di volo, dalla fase di approntamento fino alla definitiva messa in sicurezza per la sosta.

    In caso di attività didattica il pilota responsabile è l’istruttore di volo, salvo nel caso in cui l’allievo, pur guidato da terra via radio dall’istruttore, volutamente e consapevolmente disattenda gli ordini impartiti assumendo le responsabilità dell’azione.

  2. Il pilota responsabile qualora disattenda le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e adotti una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l’altrui incolumità, sarà oggetto delle sanzioni previste dal regolamento predisposto dall’Aero Club d’Italia e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ENAC.

    Art. 4 Sistemi di sicurezza

  1. È fatto obbligo al pilota di indossare le cinture di sicurezza di cui sono obbligatoriamente dotati gli apparecchi VDS/VM e di farle indossare al passeggero.
  2. Gli apparecchi VDS/VM, ad esclusione del paramotore e del pendolare a motore, sono dotati almeno dei seguenti strumenti:

    a) altimetro;

    b) anemometro;

c) bussola magnetica.

Gli apparecchi VDS/VM-A, oltre agli strumenti di cui sopra, sono dotati anche di transponder con modalità A + C o S o superiore.

  1. Gli apparecchi VDS/VM ad ala fissa possono essere equipaggiati con il paracadute balistico, a meno che il costruttore non specifichi sul manuale di volo che l’apparecchio è incompatibile con detto paracadute balistico.

    Le modalità di installazione di tale equipaggiamento e le caratteristiche del paracadute da installare devono essere specificate nel manuale tecnico dell’apparecchio.

    Una volta installato, il proprietario dell’apparecchio è responsabile dei controlli periodici previsti dal produttore del paracadute.

  2. A bordo degli apparecchi VDS/VM a cabina aperta, è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di apparecchio ed all’attività.
  3. In caso di volo sull’acqua oltre la distanza di planata dalla spiaggia è obbligatorio indossare un giubbotto salvagente gonfiabile ad azionamento manuale.
  4. Il pilota comunica la rotta e la destinazione del volo a un terza persona in grado di attivare la procedura di ricerca e soccorso, qualora l’apparecchio VDS/VM non sia dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile in caso di emergenza per dare avvio alle operazioni di ricerca e di soccorso.

3

Art. 5
Restrizioni, divieti e sicurezza in generale, limiti alle operazioni di volo.

  1. L’ENAC, di propria iniziativa e/o su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della Difesa, in relazione ad esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni all’attività di volo di natura temporanea, indicando la durata del divieto o delle limitazioni all’attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

    Alle misure di cui al comma 1 è data tempestiva pubblicità mediante le modalità e le procedure di cui al Regolamento ENAC “Servizio informazioni aeronautiche”.

  2. L’Aero Club d’Italia, nel rispetto della normativa vigente, a sua volta, può intervenire per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano risultare pericolose per ogni forma di volo compresa quella didattica.

    Art. 6
    Uso delle aree per decollo e atterraggio

  1. Il decollo, l’atterraggio ed il rimessaggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici nonché su aree occasionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, previo consenso dell’esercente dell’area o di chi può disporne l’uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e/o militari.
  2. Le operazioni di attracco ed ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto.

    In fase di flottaggio, agli idrovolanti ed agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione ed alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti.

    Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l’avvio di quella di decollo.

  3. L’atterraggio, il decollo e le operazioni di volo all’interno degli spazi aerei controllati sono effettuate esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall’ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei Servizi del traffico aereo competente.

    Qualora all’interno di spazi aerei controllati esistano aeroporti militari e/o installazioni militari, dette attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo tecnico tra il comando locale coinvolto e l’associazione di volo richiedente.

    Art. 7
    Registrazione ed identificazione degli apparecchi VDS/VM muniti di motore

1. Sono ammessi alla circolazione sul territorio nazionale gli apparecchi VDS/VM, aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985 – n.106 e iscritti nel registro tenuto dall’Aero Club d’Italia a norma dell’art. 5 del DPR 18 marzo 2013 n. 53 ed in possesso del certificato di identificazione.

4

Sono, altresì, autorizzati a circolare sul territorio nazionale gli apparecchi VDS/VM iscritti nei registri degli Stati membri dell’Unione europea.

Gli apparecchi VDS iscritti nei registri dei Paesi terzi, aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, sono preventivamente autorizzati dall’Aero

CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI PAESI TERZI:

Club d’Italia alla circolazione sul territorio nazionale. Detta autorizzazione ha durata di novanta

SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

giorni ed è rinnovabile per altri novanta giorni nell’arco di dodici mesi, salvo eventuali accordi intercorsi tra l’Aero Club d’Italia e l’ente omologo dello Stato di appartenenza dell’apparecchio VDS. Il richiedente attesta, con propria dichiarazione autenticata nelle forme di legge, la conformità dell’apparecchio alle caratteristiche di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

2.

3. La domanda di iscrizione nel registro dell’AeCI deve essere presentata dal proprietario dell’apparecchio allegando i seguenti documenti:

  1. a)  multiassi, elicottero, autogiro, motoalianti e dirigibili:
    due fotografie a colori dell’apparecchio, visto di lato e frontalmente, idonee ad identificarne il modello;
  2. b)  paramotore, paracarrello e pendolare:
    due fotografie a colori del gruppo motopropulsore viste di lato e frontalmente;
  3. c)  mongolfiera:
    due fotografie a colori del complesso cesta/propulsore viste di lato e frontalmente;
  4. d)  motoaliante con le ali dotate di kit a lunghezza variabile:
    oltre alla documentazione indicata alle lettere a) e b) deve allegare il manuale di volo con l’indicazione delle dimensioni delle ali certificate dal costruttore;
  5. e)  dichiarazione del proprietario autenticata nelle forme di legge o autocertificazione attestante la proprietà e la conformità dell’apparecchio alle caratteristiche di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985 – n.106.

    La dichiarazione, oltre all’attestazione di proprietà, riporta le seguenti indicazioni:

    1. 1)  modello dell’apparecchio, nome del costruttore, nonché l’eventuale numero seriale della cellula ove trattasi di prodotto industriale;
    2. 2)  struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto), tipologia dei comandi (tre assi, due assi, pendolare, elicottero, autogiro, mongolfiera, dirigibile) ed eventuale installazione del gancio per il traino e del paracadute balistico;
    3. 3)  ubicazione del posto del pilota responsabile;
    4. 4)  nome del costruttore, modello, potenza e numero seriale del motore;
    5. 5)  massa massima al decollo e dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) espresse in centimetri;

f) in
oltre alla documentazione sopra indicata, allega la documentazione di cui all’articolo 9;

caso di richiesta di attribuzione della qualifica di apparecchio avanzato, il proprietario,

g) In caso di richiesta di abilitazione al traino per apparecchi VDS volo libero e alianti, possibile solo con apparecchi prodotti in serie ovvero in kit di montaggio, oltre alla documentazione già indicata deve essere allegato il manuale di volo del costruttore con le prescrizioni per il traino;

5

h) l’Aero Club d’Italia può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell’apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, richiedendo ulteriore specifica documentazione, certificazioni a firma di un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all’esercizio della professione ovvero di un perito industriale per le costruzioni aeronautiche iscritto all’albo e/o avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici e privati certificati, con spese a carico del proprietario.

  1. L’Aero Club d’Italia, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di identificazione e una targa metallica.
    In particolare:

    1. a)  Il certificato di identificazione durante il volo è conservato a bordo dell’apparecchio;
    2. b)  la targa metallica, delle dimensioni di dieci (10) centimetri per cinque (15) centimetri, sulla quale figura la lettera I (Italia) seguita da quattro caratteri alfa-numerici, è apposta in modo stabile sull’apparecchio;
    3. c)  le singole lettere e cifre che figurano sulla targa metallica sono riprodotte, ciascuna in colore scuro su fondo bianco o viceversa, nelle dimensioni minime di trenta (30) centimetri per quindici (15) centimetri, sulla parte inferiore di un’ala e, ove tecnicamente possibile, su ambo i lati della fusoliera, sulla fusoliera nel caso di apparecchi ad ala rotante e sull’involucro nel caso di mongolfiera o dirigibile.
  2. Al fine di consentire l’effettuazione dei voli collaudo sia di nuovi modelli di apparecchi VDS/VM sia di quelli di nuova produzione non ancora iscritti nel registro dell’AeCI, le aziende costruttrici possono richiedere il “certificato di identificazione per voli prova”, nel numero ritenuto necessario per le proprie esigenze.

    Per tale attività vengono rilasciate marche di identificazione costituite dalla lettera I (Italia) seguita dalla lettera X e tre (3) numeri.

    Il rilascio è subordinato alla comunicazione da parte dell’azienda dei nominativi dei piloti collaudatori, il cui elenco è costantemente aggiornato a cura dell’azienda stessa.

  3. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio, l’acquirente ne dà comunicazione all’Aero Club d’Italia, entro quindici giorni dall’acquisto, ai fini della registrazione di cui al comma 1. In caso di mancata comunicazione, l’Aero Club d’Italia, su segnalazione del venditore, procede al ritiro del certificato di identificazione.
  4. L’Aero Club d’Italia trascrive nel registro degli apparecchi le marche di identificazione, il nominativo del proprietario e, in ordine cronologico, gli atti di cessione degli apparecchi ed eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari. Tali dati sono riportati anche sul certificato di identificazione
  5. In caso di distruzione dell’apparecchio, il proprietario ne dà comunicazione, entro quindici (15) giorni dall’evento, all’Aero Club d’Italia che provvede d’ufficio al ritiro del certificato di identificazione ed alla cancellazione dell’apparecchio dai propri registri, ponendo le relative spese a carico del proprietario.

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  1. In caso di modifiche apportate a un apparecchio già identificato, il proprietario dell’apparecchio notifica all’Aero Club d’Italia, con le stesse modalità previste per l’iscrizione, le modifiche apportate.
  2. Il proprietario, qualora modifichi l’apparecchio senza comunicare le modifiche apportate all’Aero Club d’Italia o disattenda a quanto previsto dall’art. 7 comma 6, sarà oggetto delle sanzioni previste dal regolamento predisposto dall’Aero Club d’Italia e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ENAC.

    Il certificato di identificazione di cui all’art. 7 comma 4, inoltre, viene sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione delle anomalie.

    Le eventuali spese connesse alla verifica ed alla procedura di sospensione/riattivazione sono tutte a carico del proprietario.

    Art. 8
    Apparati radio – certificato di radiotelefonia aeronautica

  1. Gli apparecchi VDS/VM non avanzati possono essere dotati di apparati radio operanti in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni TBT nel rispetto delle norme in vigore e di transponder con modalità A + C o S o superiore.
  2. Gli apparecchi VDS/VM-A, di cui al successivo art 9 sono dotati di apparati radio in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni TBT nel rispetto delle norme in vigore riguardanti la spaziatura di frequenza e di transponder in modalità A + C o S o superiore.
  3. I predetti apparati debbono rispondere alle prescrizioni contenute nei regolamenti nazionali o europei in tema di interoperabilità, nonché alle relative prescrizioni di omologazione e sicurezza previste per gli aeromobili di aviazione generale di tipo sperimentale, in quanto applicabili.
  4. Il proprietario dell’apparecchio (non avanzato e avanzato), richiede il rilascio della licenza di esercizio di stazione radio secondo le procedure previste dalle normative vigenti per gli aeromobili di aviazione generale di tipo sperimentale, in quanto applicabili.
  5. Il certificato di radiotelefonia aeronautica, cui è subordinato l’uso della radio, viene rilasciato dall’Aero Club d’Italia previa frequenza e superamento con esame di un corso indetto dalle scuole certificate e abilitate per tale attività didattica, i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni.

    Il programma didattico per i corsi di radiotelefonia aeronautica viene approvato dall’ENAC.

    Art. 9
    Apparecchi VDS/VM – Avanzati

1. La qualifica di apparecchio avanzato (VDS/VM-A) viene attribuita agli apparecchi VDS/VM di cui all’allegato alla legge 25 marzo1985 – n.106, identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche tecniche conformi agli standard almeno equivalenti a quelli riportati nei documenti tecnici approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito l’ENAC.

7

  1. La dichiarazione autocertificata di conformità ai predetti standard è resa:
    1. a)  apparecchi prodotti industrialmente, anche in kit di montaggio:

      dall’azienda costruttrice o dall’organizzazione responsabile della produzione, a garanzia della qualità e della conformità dei propri apparecchi al progetto depositato presso l’Aero Club d’Italia ai sensi dei successivi commi 3, lettera a), e 4. Limitatamente agli apparecchi già identificati dall’Aero Club d’Italia alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è richiesta la sola dichiarazione di rispondenza ai requisiti di cui agli allegati tecnici al presente regolamento;

    2. b)  apparecchi amatoriali non realizzati con kit di montaggio prodotto industrialmente: dal costruttore dell’apparecchio;
    3. c)  nei casi di impossibilità di rilascio da parte del costruttore per cessata attività, qualora il costruttore (legale rappresentante) dichiari di non essere interessato all’avanzamento del proprio apparecchio o ovvero nei casi dichiarati ammissibili dall’Aero Club d’Italia:

      dal proprietario dell’apparecchio

  2. Il proprietario richiedente la qualifica di apparecchio avanzato deposita presso l’Aero Club d’Italia le dichiarazioni di cui al comma 2, unitamente ai seguenti documenti in formato elettronico non modificabile:
    1. a)  nel caso di apparecchi di cui al comma 2, lettera a):
      1. 1)  dossier tecnico predisposto dall’azienda che ha progettato l’apparecchio, relativo al calcolo, dimensionamento e verifica delle strutture primarie e report sui test di volo eseguiti e indicazione del tipo e modello del motore ritenuto idoneo;
      2. 2)  copia dei manuali di volo e di manutenzione dell’apparecchio, del motore, dell’elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.
    2. b)  nel caso di apparecchi di cui al comma 2, lettere b) e c):
      1. 1)  relazione tecnica attestante che la progettazione e la realizzazione dell’apparecchio sono state eseguite con criteri idonei a garantire la rispondenza agli standard del documento di cui al comma 1;

        La relazione tecnica è sottoscritta da un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all’esercizio della professione ovvero da un perito industriale per le costruzioni aeronautiche abilitato all’esercizio della professione;

      2. 2)  copia dei manuali di volo e di manutenzione dell’apparecchio, del motore, dell’elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le sostituzioni obbligatorie.
  3. Qualora le aziende costruttrici depositino presso l’Aero Club d’Italia le dichiarazioni autocertificate di cui al comma 2 nonché la documentazione di cui al comma 3, lettera a), relative ai velivoli già prodotti e a quelli di nuova produzione, in formato elettronico non modificabile, il richiedente è esonerato dal deposito dei documenti di cui al comma 3, lettera a. In tal caso, le aziende costruttrici sono tenute ad aggiornare la documentazione qualora apportino modifiche significative all’apparecchio.

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  1. Gli apparecchi avanzati sono dotati di radio VHF operanti in banda aeronautica in grado di garantire le comunicazioni TBT nel rispetto delle norme in vigore e di transponder in modalità A + C o S o superiore di cui al precedente art. 8.

    L’ENAC comunica all’Aero Club d’Italia i codici binari identificativi che, a cura del proprietario dell’apparecchio avanzato, sono correttamente inseriti nel transponder in modalità S.

    L’Aero Club d’Italia, su istanza del proprietario dell’apparecchio avanzato, assegna un codice binario abbinandolo all’identificativo dell’apparecchio del richiedente.

  2. Su istanza del proprietario, verificato il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, l’Aero Club d’Italia attribuisce la qualifica di apparecchio avanzato mediante annotazione sul certificato di identificazione. Nel caso di apparecchi VDS/VM provenienti da Paesi comunitari, verificata la rispondenza alle caratteristiche di cui al presente art. 9, l’Aero Club d’Italia rilascia apposito riconoscimento.
  3. Il proprietario dell’apparecchio avanzato è responsabile delle manutenzioni, previste dai manuali dell’apparecchio, per il motore, per l’elica e per gli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati, avendo cura d annotare ogni intervento del manutentore sul libretto dell’apparecchio fornito dall’Aero Club d’Italia.
  4. Il proprietario dell’apparecchio avanzato trasmette all’Aero Club d’Italia, con cadenza almeno triennale, una dichiarazione attestante la tipologia della manutenzione eseguita e la sua rispondenza ai programmi di manutenzione previsti dalla normativa vigente e dai manuali dell’apparecchio, del motore, dell’elica e degli equipaggiamenti. Il libretto dell’apparecchio è costantemente aggiornato dal proprietario ed esibito a richiesta dell’autorità e non può essere portato in volo.

    Qualora il proprietario non trasmetta, entro la data di scadenza, la dichiarazione attestante la manutenzione la qualifica di avanzato si interrompe in maniera automatica.

  5. Gli apparecchi qualificati avanzati non possono essere oggetto di modifiche che compromettano la loro conformità ai documenti tecnici di cui al comma 1 nonché alla documentazione depositata.
  6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, l’Aero Club d’Italia provvede d’ufficio alla sospensione, fino ad intervenuta regolarizzazione, della qualifica di apparecchio avanzato, ponendo a carico del proprietario tutte le eventuali spese connesse alla verifica e alla procedura di sospensione/riattivazione della qualifica.

    CAPO II
    NORME DI CIRCOLAZIONE

    Art. 10 Conduzione dei voli

1. L’attività di volo con apparecchi VDS/VM, è svolta in conformità delle regole del volo a vista diurno, delle regole dell’aria e degli altri regolamenti applicabili agli spazi aerei impegnati, emanati dall’ENAC.

9

Gli apparecchi avanzati di cui all’articolo 9 fruiscono di tutti i servizi di navigazione aerea con le stesse modalità e gli stessi obblighi degli aeromobili certificati.

  1. Salvo diversa autorizzazione dell’ENAC, sentito il fornitore di servizi di traffico aereo competente e tenuto conto di quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 nonché all’articolo 6 comma 2, l’attività VDS è svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza di sicurezza dagli ostacoli e a distanza non inferiore a cinque chilometri dagli aeroporti.

    I piloti, in possesso dell’abilitazione di radiotelefonia aeronautica, ai comandi di un apparecchio VDS/VM non avanzato, equipaggiato con radio e transponder con capacità minima di modo A e modo C, possono:

    1. a)  richiedere l’autorizzazione all’attraversamento degli spazi aerei controllati;
    2. b)  operare sugli aeroporti non aperti al traffico commerciale.
  2. Salvo diversa autorizzazione dell’ENAC, sentito il fornitore di servizi di traffico aereo competente, l’attività di volo effettuata con gli apparecchi di cui all’articolo 2, lettera b), è consentita, ad esclusione delle fasi di decollo e atterraggio, fino ad un’altezza non inferiore a 500 ft e non superiore a 5000 ft dal terreno, determinata con riferimento all’ostacolo più elevato nel raggio di cinque chilometri.
  3. Agli apparecchi VDS/VM è vietato il sorvolo di centri abitati, di assembramenti di persone, di agglomerati di case, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di stabilimenti e impianti industriali, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato. E,’ inoltre, vietato il sorvolo delle linee e stazioni ferroviarie, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri e delle principali vie di comunicazione, che, quando strettamente necessario, possono essere sorvolate in senso ortogonale.

    È altresì vietato il lancio di oggetti e di liquidi durante il volo.

  4. La titolarità della L – VDS/VM – A, abilita il pilota responsabile ai comandi di un apparecchio qualificato avanzato ad operare, oltre che su campi volo e aviosuperfici, anche su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico commerciale indicati dall’ENAC nonché in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista.

    Art. 11
    Voli in formazione e traino

  1. Il volo in formazione è consentito, nel rispetto delle norme previste dall’AIP-Italia, ai piloti VDS/VM in possesso di licenza di radiotelefonia aeronautica e con apparecchi VDS/VM equipaggiati con radio, transponder con capacità minima di modo A e modo C, altimetro, anemometro e bussola magnetica.
  2. La partecipazione a manifestazioni aree con volo in formazione è autorizzata con apparecchi VDS/VM-A e con piloti in possesso di L-VDS/VM-A e che abbiano conseguito l’Abilitazione

Analoga facoltà è concessa ai cittadini comunitari in possesso dell’attestato di cui all’articolo 11, commaCI6T,TAinDIcNaIsCoOdMi UacNcIoTrAdRoI EcoCnITcTluAsDoINtrIaPAl’EASeIrToERCZlIu:b d’Italia e l’ente omologo dello Stato di cittadinaSnEzCaOdNeDlOpiLlEotINa DICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

10

al volo in formazione attraverso la frequenza e il superamento con esame di un apposito corso istituito dall’Ae.C.I, con un programma teorico e pratico

Analoga facoltà è concessa ai Paramotori e Pendolari purché abbiano conseguito l’Abilitazione al volo in formazione attraverso la frequenza e il superamento con esame di un apposito corso istituito dall’Ae.C.I, con un programma teorico e pratico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito l’ENAC.

3. Il pilota in possesso della L-VDS/VM e dell’abilitazione di cui al successivo all’articolo 12, comma 13, può svolgere l’attività di traino di apparecchi VDS volo libero e di alianti.

L’attività di traino è consentita solo con apparecchi prodotti in serie ovvero in kit di montaggio, dichiarati idonei al traino dal costruttore e autorizzati dall’Aero Club d’Italia con apposita annotazione sul certificato di identificazione, in conformità alle prescrizioni riportate nel manuale di volo.

CAPO III
ACCERTAMENTO DI IDONEITA’ PER L’ATTIVITA DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Art. 12
Licenza VDS/VM (L – VDS/VM) e abilitazioni

1. La L-VDS/VM è rilasciata dall’Aero Club d’Italia e consente di svolgere l’attività di volo con gli apparecchi VDS/VM con le caratteristiche tecniche di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, purché in corso di validità.

In dettaglio:

  1. a)  il pilota in possesso della L-VDS/VM è autorizzato a volare da solo o con un passeggero bordo qualora in possesso dell’abilitazione biposto;
  2. b)  la L-VDS/VM è da considerarsi in corso di validità solo qualora la visita medica registrata dall’AeCI sul documento risulti non scaduta;
  3. c)  la L-VDS/VM consente di svolgere attività di volo solo nel periodo di validità della certificazione medica, la cui data di scadenza è riportata sulla licenza stessa;
  4. d)  la L-VDS/VM, in corso di validità, deve essere sempre al seguito del pilota quando svolge attività di volo;
  5. e)  sulla licenza sono riportati il nominativo del pilota, la data di scadenza della visita medica e le abilitazioni possedute.

2. Per il conseguimento della L-VDS/VM e successive abilitazioni, è richiesta la frequenza e il superamento con esami di corsi indetti dall’Aero Club d’Italia, con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ENAC.

Ai fini del conseguimento della L-VDS/VM e dell’abilitazione al trasporto del passeggero, sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2 coloro che sono in possesso di licenze aeronautiche civili o militari in corso di validità, ovvero scadute da non oltre un anno.

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La L-VDS/VM, con le abilitazioni corrispondenti a quelle possedute, viene rilasciata con le modalità stabilite dall’Aero Club d’Italia ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ENAC.

  1. I piloti VDS/VM in possesso dell’abilitazione al trasporto del passeggero, per il mantenimento della suddetta abilitazione, partecipano, con cadenza almeno quinquennale, ad un corso di aggiornamento come indicato dall’Aero Club d’Italia.
  2. Possono conseguire la licenza di cui al comma 1, oltre ai cittadini italiani:

    a) i cittadini comunitari purché in possesso di documento d’identità valido per l’espatrio in corso di validità

b) i cittadini dei Paesi terzi purché siano in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno;

  1. I cittadini dei Paesi terzi non residenti in Italia, in possesso della licenza sportiva FAI (Fédération Aéronautique Internationale) rilasciata per il tramite dell’Aero Club nazionale di appartenenza e di una licenza abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dallo Stato di appartenenza, ancorché non riconosciuto dall’Aero Club d’Italia, e di un documento d’identità valido per l’espatrio in corso di validità possono partecipare alle gare ed alle manifestazioni che si svolgono sul territorio italiano.
  2. L’attività didattica VDS, sul territorio nazionale, è svolta solo dalle scuole italiane certificate dall’AeCI.

    Le scuole dei paesi comunitari svolgono attività didattica sul territorio italiano solo presso le scuole dell’AeCI disponibili ad ospitarle, subordinatamente alla firma di uno specifico memorandum d’intesa tra la scuola richiedente e la scuola ospitante e all’autorizzazione dell’AeCI.

  3. I cittadini comunitari possono richiedere la conversione della propria L-VDS/VM e delle proprie qualifiche, ad eccezione della qualifica di istruttore VDS, secondo le modalità stabilite dall’Aero Club d’Italia ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ENAC.
  4. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 1, il richiedente presenta il certificato di idoneità psico-fisica, di cui all’articolo 14.
  5. La certificazione medica, sia nel caso di primo rilascio che dei successivi rinnovi, ha validità per un massimo di due anni, ridotti ad un anno al compimento del cinquantesimo anno di età per i piloti che svolgono l’attività di istruttore VDS/VM.

5. I cittadini comunitari praticano l’attività VDS sul territorio italiano previo possesso di un attestato abilitante a tale attività, rilasciato dall’ente omologo dello Stato di appartenenza.

CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI PAESI TERZI:
SECONDO LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

6. I cittadini dei Paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall’art icolo 14, praticano l’attività di volo VDS sul territorio nazionale previo possesso di un attestato in corso di validità, rilasciato dall’ente omologo dello Stato di appartenenza, purché riconosciuto dall’Aero Club d’Italia.

12

Resta salva la facoltà del medico, in seguito ad accurata anamnesi, di prescrivere una durata inferiore della certificazione medica qualora ritenuto opportuno.

  1. Per il rinnovo della L-VDS/VM, il pilota, entro la data di scadenza della certificazione medica, trasmette all’Aero Club d’Italia un nuovo certificato d’idoneità psico-fisica accompagnato da una dichiarazione, rilasciata nelle forme di legge, con la quale si attesta di avere svolto regolare attività di volo nel periodo di validità della certificazione medica,

    L’Aero Club d’Italia, previa verifica della conformità delle certificazioni presentate, aggiorna la data di scadenza della visita medica sulla L-VDS/VM.

  2. Il rinnovo della L-VDS/VM dopo la scadenza della visita medica viene effettuato secondo le modalità riportate nel regolamento tecnico predisposto dall’AeCI e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentito l’ENAC.
  3. Il conseguimento dell’abilitazione di pilota VDS/VM – A è subordinato al possesso:
    1. a)  della L – VDS/VM;
    2. b)  abilitazione al trasporto del passeggero conseguita da almeno un anno;
    3. c)  certificato di radiotelefonia aeronautica;
    4. d)  certificato di idoneità psico-fisica in corso di validità;

    I piloti in possesso dei requisiti di cui sopra conseguono la L-VDS/VM-A con la frequenza e il superamento con esame di uno specifico corso presso una scuola di volo dell’Aero Club d’Italia abilitata per tale attività i cui istruttori sono in possesso della qualifica di istruttore VDS avanzato, con le modalità e con un programma approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ENAC.

    È esentato dalla frequenza del corso sopra indicato, il titolare della L-VDS/VM, con abilitazione al trasporto passeggero, in possesso di licenza di Aviazione Generale/Commerciale o brevetto di pilota militare in corso di validità ovvero scaduta o scaduto da non oltre 1 anno.

  4. L’abilitazione al volo in formazione è rilasciata dall’Aero Club d’Italia al pilota in possesso della L-VDS/VM-A, previa frequenza e superamento di un corso con apposito esame con le modalità e con un programma approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ENAC.

    È esentato dal corso e dall’esame il pilota in possesso del brevetto di pilota militare.

  5. L’abilitazione al traino per apparecchi VDS viene rilasciata dall’Aero Club d’Italia al titolare della L-VDS/VM di cui al comma 1 in possesso dell’abilitazione al trasporto del passeggero di cui al comma 2 da almeno tre anni previo frequenza e superamento di un apposito corso con esame finale con un programma approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ENAC.

    Il titolare di licenza aeronautica con abilitazione al traino in corso di validità è esonerato dalla prevista prova d’esame.

13

17. Sono abilitate allo svolgimento dei corsi per il rilascio delle abilitazioni al traino e al volo in formazione, le scuole certificate e abilitate per tale attività didattica i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni.

Art.13 Visita medica

  1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività VDS sono effettuate apposite visite mediche presso le strutture sanitarie di cui all’articolo 14.
  2. I titolari di licenze AG/Commerciale o del brevetto di pilota militare in possesso della prescritta certificazione medica in corso di validità sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 9 e 10.

    Art. 14
    Organismi preposti al rilascio della certificazione medica – requisiti richiesti

  1. La certificazione medica di idoneità psico-fisica ai fini dell’attività VDS/VM è rilasciata da un Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare o da una Unità’ Sanitaria Locale o da un medico dell’Aeronautica Militare o da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico specializzato in medicina aeronautica e spaziale o da un medico AME.
  2. I requisiti medici di idoneità al pilotaggio degli apparecchi VDS/VM sono quelli previsti per il rilascio della licenza LAPL (Light Aircraft Pilots Licence).

    CAPO IV
    ATTIVITA’ PREPARATORIA E DIDATTICA

    Art. 15
    Attività preparatoria per il conseguimento di L-VDS/VM e regolamento tecnico dell’Aero Club d’Italia

  1. L’attività teorico-pratica per il rilascio della L-VDS/VM, per il conseguimento delle pertinenti abilitazioni, per i corsi di perfezionamento e altre forme addestrative è svolta dalle scuole di volo certificate dall’Aero Club d’Italia.

    I corsi si svolgono, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’Aero Club d’Italia e approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito l’ENAC, presso le scuole di volo certificate degli Aero Club federati e degli Enti aggregati.

  2. L’Aero Club d’Italia definisce con un proprio specifico regolamento, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ENAC, i requisiti per il riconoscimento delle scuole di volo (con particolare riferimento all’organizzazione, al personale, alle infrastrutture, agli ausili didattici), i programmi didattici, le modalità di svolgimento degli esami, le modalità di accertamento e di mantenimento dei requisiti richiesti.

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Art. 16 Ammissione ai corsi

  1. Per l’ammissione ai corsi per il rilascio della L-VDS/VM è richiesta un’età non inferiore ad anni diciotto (18) oppure ad anni sedici (16), previo consenso reso nelle forme prescritte dalla legge, da parte di colui che ne esercita la potestà genitoriale.

    Per l’iscrizione ai corsi è necessario presentare:

    1. a)  certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità rilasciata da uno degli organismi di cui all’articolo 13;
    2. b)  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale.
  2. Per il conseguimento dell’abilitazione al trasporto del passeggero è richiesta un’età non inferiore ad anni 18.

    Art. 17
    Abilitazione di istruttore VDS e di istruttore VDS avanzato

  1. L’abilitazione di istruttore VDS/VM è rilasciata dall’Aero Club d’Italia a seguito del superamento delle prove d’esame, relative al corso istituito dallo stesso Aero Club d’Italia con le modalità e i criteri approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ENAC.

    Il programma del corso comprende anche lezioni di didattica e tecnica di insegnamento.

    Per essere ammessi al corso di cui al comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

    1. a)  età non inferiore ad anni ventuno;
    2. b)  diploma di scuola media superiore;

    c) L-VDS/VM rilasciata da almeno tre anni e abilitazione al trasporto del passeggero rilasciata da almeno un anno.

  2. L’abilitazione di istruttore VDS/VM – A è rilasciata agli istruttori VDS/VM in possesso dei seguenti requisiti:
    1. a)  abilitazione di pilota VDS/VM – A conseguito da almeno un anno;
    2. b)  abilitazione di istruttore VDS/VM conseguita da almeno un anno.
  3. Ai piloti AG/commerciali in possesso dell’abilitazione FI (Flight Instructor) e ai piloti Militari in possesso dell’abilitazione di Istruttore di volo, l’abilitazione di Istruttore di volo VDS/VM e VDS/VM – A vengono rilasciate d’ufficio dall’Aero Club d’Italia con le modalità e i criteri approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ENAC.
  4. Gli istruttori VDS e gli istruttori VDS avanzati frequentano, con cadenza almeno triennale, un corso di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dall’Aero Club d’Italia ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ENAC.

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La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione dell’abilitazione istruzionale da parte dell’Aero Club d’Italia. L’abilitazione viene reintegrata una volta frequentato il corso di aggiornamento.

Art. 18
Prove di esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore VDS/VM

Le prove di esame, teoriche e pratiche, per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore VDS/VM si svolgono secondo i criteri stabiliti dall’Aero Club d’Italia ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ENAC

CAPO V ASSICURAZIONE

Art. 19
Obbligo di assicurazione per danni a terzi

  1. I proprietari degli apparecchi VDS di cui all’articolo 2, lettere b) e c), possono svolgere attività di volo, previa stipula di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi (RCT) sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
  2. L’obbligo assicurativo di cui al comma 1 sussiste anche per il proprietario che non utilizza personalmente l’apparecchio VDS.
  3. Colui che utilizza un apparecchio VDS, di cui non sia proprietario, si accerta, prima dell’inizio del volo, che l’apparecchio medesimo sia coperto da polizza assicurativa.
  4. Le scuole di volo possono svolgere corsi per il conseguimento della L-VDS/VM e delle abilitazioni previste, corsi di perfezionamento e altre attività addestrative di cui all’art.16 soltanto previa stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami, con un massimale non inferiore a euro cinquecentomila (€ 500.000,00) per persone, animali o cose, fermo restando le regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.

    Art. 20
    Requisiti della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione per gli apparecchi VDS, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e in particolare, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, prevede:

  1. a)  l’estensione della copertura assicurativa anche ai voli effettuati con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la sua volontà, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’autore del danno;
  2. b)  l’estensione della copertura anche ai danni arrecati per colpa grave;
  3. c)  l’obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato;

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  1. d)  il risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
  2. e)  l’estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto, diverso dall’assicurato, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili.

    Art. 21
    Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni

  1. L’organizzatore di gare e di manifestazioni sportive alle quali partecipano apparecchi VDS stipula, preliminarmente, un contratto assicurativo per la responsabilità civile propria, dei direttori e degli ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.
  2. Sono fatte salve le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 20.

Art. 22 Norme transitorie

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Il volo solista

flyingflorence

VoloSolista
[✈]
Uno dei più grandi momenti per un allievo è il primo volo solista. Spesso l’istruttore prima di lasciarlo spiccare il volo, siede alla sua destra in silenzio, senza interferire sulla sua attività, come se egli non fosse presente. Poi un giorno sorprendendolo gli dirà: “non so se ti sei accorto, ma gli ultimi atterraggi li hai fatti da solo senza che io intervenissi a correggerti, a questo punto non c’è ragione perché io continui a starti a fianco..” Quindi lo inviterà al suo prima volo solista convinto che l’unica cosa che cambierà sarà il peso dell’aereo. Il primo volo solista non è in effetti una nuova manovra, piuttosto per l’allievo una missione. In questa missione l’allievo dovrà intraprendere delle decisioni, ma la parola finale spetterà comunque all’istruttore. Egli potrà chiederti: “cosa ne pensi di questo vento?” L’allievo guarderà la manica a vento e dirà: “ê solo una brezza ed…

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“Hurry-up Syndrome” 2

flyingflorence

HurryUpSyndrome2

flags_of_United-Kingdom
[…]
“On the morning of the accident, the pilot of the twin-engine AeroStar picked up the airplane, which had been upgraded with new Machen 656 Superstar conversion engines. He received a 30 minute dual familiarization flight, a short review of performance charts and flight manuals, and two partial weather briefings. He topped off the fuel tanks, filed a flight plan, and took off with his passenger for Florida. Nine minutes after takeoff, the flight, was cleared by Washington Center to climb to FL180. Eight minutes later, Washington Center received last transmission: “Ok, Mayday, lost engines, lost engines, dropping fast”. Radar data from Baltimore Approach Control showed a descended from 16900 feet to 2300 feet in about 90 seconds, an average descent rate of more than 9700 feet per minute. Witnesses saw the aircraft banking from left to right, roll inverted, and impact the ground nose down. Witnesses at the airport…

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“Hurry-up Syndrome” 1

flyingflorence

“Hurryup:Syndrome” 1

flags_of_United-Kingdom
[…]
“Today I had a problem with my landing gear on takeoff. It failed to retract; in fact it didn’t even leave the down-and-locked position. We tried cycling the handle a few times but no response. We checked circuit breakers, electrical busses, etc., all to no avail. After we determined that the gear was down and locked, we called the tower and returned for landing.                        
What I found so interesting about this situation was how closely the events mirrored the air carrier crash in the Florida Everglades. The student was flying and I began working on the problem and then so did he. After a while I realized that no one was really flying the plane, and I told the student to fly the plane and I would work on the problem. Thank goodness we broke the chain or…

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Voli di trasferimento

flyingflorence

VoliTrasferimento
[✈]
Volare fuori dagli spazi familiari della base, comporta una delle tante eccitanti sfide del volo, e una illimitata casistica di scenari dove la programmazione per quanto accurata può sempre riservare impensabili fuori-programma, come questo, realmente accaduto.
Scenario: un pilota in compagnia di tre amici si accomodarono all’interno di un piccolo aereo per intraprendere un volo di trasferimento ad un piccolo aeroporto. Era il terzo anno consecutivo in cui programmavano questa sorta di pellegrinaggio diventata ormai una consuetudine. Arrivati pressoché a destinazione, il motore dell’aereo si spense a causa dell’esaurirsi del carburante. Il pilota fu in grado di effettuare un atterraggio di emergenza senza gravi conseguenze a parte qualche piccola conseguenza fisica. I giornalisti locali, precipitatosi sulla scena, intervistando il pilota erano ansiosi di conoscere i motivi dell’accaduto. La risposta fu: ” non riesco a darmi una spiegazione, nelle precedenti due occasioni siamo sempre riusciti ad arrivare a destinazione…

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Air strip Il Borro Open.

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Lavori ultimati. Hangars Acquistati e tra breve montati. Se qualcuno fosse interessato abbiamo 4 posti hangar. liberi. Prezzo ULM € 1200. Prezzo AG € 2000. Quota iscrizione € 150.

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Sito Flight Experience Film Fest

E’ ancora oscurato per discussione in corso con WordPress, che non ci lascia libero il sito dopo un’annuale inutile mappatura da parte loro. Non vogliono rilasciarci il sito per ben 13$! Non è per la somma ma per il principio, ce il dominio è nostro, pagato a nostro provider italiano, i contenuti sono di terzi ( film e commenti), e questi signori lo oscurano perché non vogliamo rinnovargli una mappatura che sembrava la panacea della visibilità online!!!! Devono vergognarsi.

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Il Borro. Pista chiusa

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Con la presente comunichiamo che la Pista Ar02, de ” il Borro” di Arezzo in località San Giustino Valdarno, per alcuni giorni ancora rimarrà chiusa all’ aviazione generale per lavori di escavazione in testata 20. Per traffico LSA ed ULM  abbiamo accorciato la pista ad 800 mt per il momento. La frequenza ULM 123,45. per GA: 130,00.

 

Contatti telefonici: 3207949724

In caso di emergenza l’ atterraggio è consentito per 02.

 

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